Art. 8.
(Poteri di intervento straordinario).

      1. Il dirigente dell'istituzione scolastica ha facoltà di sospendere o di ridurre le attività che si devono svolgere nei locali della scuola nei casi in cui non sia possibile rispettare le condizioni prioritarie di sicurezza previste dalla presente legge. In caso di sospensione, il dirigente scolastico interessato non incorre in responsabilità di ordine civile o penale, salvo i casi accertati di dolo o di colpa grave.
      2. Nei casi di sospensione dell'attività didattica di cui al comma 1, l'ente locale competente, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle lezioni, ha l'onere di procurare locali alternativi, anche d'intesa con altre istituzioni o enti di natura pubblica o privata, con oneri a carico del proprio bilancio. A tale fine, l'ente locale competente è tenuto a convocare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione recante la decisione relativa alla predetta sospensione, un'apposita conferenza

 

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di servizi, aperta alla partecipazione dei componenti del consiglio di istituto. Si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 della presente legge.
      3. In caso di accertata inadempienza del dirigente dell'istituzione scolastica rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, l'ufficio scolastico regionale competente per territorio nomina un commissario ad acta, definendone i poteri e i tempi di intervento.
      4. Il consiglio di istituto, le associazioni dei genitori formalmente costituite da almeno tre mesi all'interno di ciascuna istituzione scolastica e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 9, hanno facoltà di segnalare eventuali rischi per la sicurezza delle persone o ritardi nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1.